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Sopraelevazioni

Le sopraelevazioni che non superano il 5% della volumetria complessiva autorizzata e il cui carico non superi quello preesistente all’intervento, potranno essere realizzate senza l’obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, tranne che ‘in classe sismica 1’.

Lo prevede un emendamento dei relatori Mauro Coltorti (M5S) e Daisy Pirovano (Lega) al disegno di legge di conversione del DL Semplificazione all’esame delle Commissioni del Senato, che aggiunge un nuovo comma dopo il comma 2 dell’articolo 90, del Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001).

La novità ha l’obiettivo di semplificare il sistema dei controlli previsti per la realizzazione di piccoli ampliamenti degli edifici situati nelle zone a minor rischio sismico.

Le condizioni per evitare di eseguire le verifiche strutturali ai sensi delle NTC (DM 17 gennaio 2018) sono quindi:
- che la sopraelevazione sia contenuta nel limite del 5% della ‘volumetria complessiva debitamente autorizzata’;
- il carico dell’intervento di adeguamento nella sua totalità non superi quello preesistente all’intervento; - l’edificio non si trovi ‘in classe sismica 1’ (o, più correttamente, in zona sismica 1).

(fonte: Edil Portale)
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