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No alla detrazione del 36% con bonifici incompleti

Secondo l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione55/E del 7 giugno che ha risposto all’interpello di un contribuente, il bonifico deve necessariamente indicare il riferimento normativo alla Legge 449/1997, il codice fiscale degli ordinanti e il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del pagamento.

In mancanza di questi dati, le banche e le poste non possono effettuare la ritenuta del 4% prevista a titolo di acconto dal Dl 78/2010 – manovra estiva del 2010, e dal Dl 98/2011 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Ricordiamo infatti che il Dl 78/2010 ha introdotto una ritenuta d’acconto del 10%, operata dalle banche o dalle Poste, sui bonifici effettuati per le ristrutturazioni agevolate dai clienti alle imprese che effettuano i lavori. Il Dl 98/2011 ha successivamente tagliato la ritenuta al 4% per venire incontro alle richieste delle imprese, che lamentavano il rischio di crisi della liquidità.

La risoluzione di giovedì scorso prende in considerazione il cambio normativo avvenuto con l’introduzione della ritenuta d’acconto sui bonifici.

Prima che queste norme fossero approvate, era invece possibile usufruire della detrazione fiscale sui lavori di ristrutturazione anche in caso di bonifici incompleti. Ad esempio, con la Risoluzione 353/E/2008, le Entrate davano la possibilità di accedere al bonus nel caso in cui, effettuando il bonifico online, lo spazio riservato alla causale non fosse sufficiente a indicare tutti i dati richiesti. Per sanare l’irregolarità, il contribuente doveva solo fornire all’istituto di credito i dati mancanti.

(fonte: Edilportale.it)
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